DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

              a) l'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - Galileo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese, fatto a Pechino il 30 ottobre 2003;

              b) l'Accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altro, con allegato, fatto a Dromoland Castle il 26 giugno 2004.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità con quanto stabilito rispettivamente dall'articolo 18 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.